Procedimento civile. Giudizio di appello. Inattività delle parti. Difetto di comparizione di entrambe o della sola parte appellata. Cancellazione della causa dal ruolo....
Il regime dettato nel rito ordinario per l’inattività delle parti in appello comporta che, ove tale inattività si verifichi alla prima udienza, si deve fare riferimento, rispettivamente, agli articoli 181, richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo articolo 359 e 348 cod. proc. civ., a seconda che nell’udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o ...





